Normative e Download

Download materiale utile all'avvio di un'attività di commercio elettronico:

Download Informazioni su aspetti Legali e Fiscali (doc. da commercenet.it):

Schema riassuntivo imposte indirette:

Per i beni materiali bisogner distinguere fra i beni che sono diretti al di fuori dell'Unione Europea e beni che vengono commercializzati all'interno dell'Unione stessa.

Le linee guida sulla fiscalit approvate dalla Comunit Europea in occasione della conferenza interministeriale di Ottawa hanno, tra le altre cose, precisato che "le vendite on-line di beni immateriali o di prodotti virtuali potenzialmente materializzabili" sono da considerarsi servizi e che "i servizi in uscita dal territorio comunitario" devono non considerarsi tassabili ai fini IVA.

L'art. 7 del DPR 633/72 identifica la demarcazione dei territori per quanto concerne lo Stato italiano e la Comunit . Sempre il medesimo articolo identifica le fattispecie che rappresentano cessioni effettuate nel territorio dello Stato e soprattutto le fattispecie guida inerenti le prestazioni di servizi.

Per quanto concerne quindi la tassazione della singola operazione, in Italia o in altro Paese, occorrer fare riferimento a quanto disposto dallart.7, D.P.R. 26 ottobre1972, n.633.

Il luogo unico di tassazione dovr , comunque, coincidere con il luogo in cui avviene il materiale consumo del bene o del servizio ceduto; pertanto sar necessario stabilire, sulla base di accordi con le Amministrazioni Finanziarie dei singoli Stati, le situazioni di fatto che, in modo inequivocabile, determinano il consumo del bene in un Paese.

Tassazione Iva del servizio on line di cessione di prodotti informatici
(es. software)

Prestatore

Cliente/Committente

Regola

Iva*

Italiano o Extra UE

Italiano

Prestazione utilizzata nella UE

Prestazione utilizzata fuori UE

Si**

No

Italiano

Comunitario

Committente privato

Committente soggetto dimposta

Si

No

Comunitario

Italiano

Committente privato

Committente soggetto dҒimposta

No

Si***

Italiano

Extra UE

Prestazione utilizzata in Italia

Prestazione utilizzata allestero o Europa

Si

No

* S, loperazione territorialmente rilevante in Italia

** loperatore italiano emetter autofattura ai sensi dellart.17, comma 3 D.P.R. n. 633/72

***lҒoperatore comunitario o extracomunitario deve nominare un rappresentante fiscale per assolvere limposta in mancanza, il committente emetter autofattura ai sensi dellࠒart.17 comma 3 D.P.R. 633/72.



Tassazione Iva del servizio di consultazione di banche dati on line

Prestatore

Cliente/Committente

Regola

Iva*

Italiano o Extra UE

Italiano

Prestazione utilizzata nella UE

Prestazione utilizzata fuori UE

Si**

No

Italiano

Comunitario

Committente privato

Committente soggetto dimposta

Si

No

Comunitario

Italiano

Committente privato

Committente soggetto dimposta

No

Si***

Italiano

Extra UE

Nazionalit del committente

No

Discorso a parte, merita la fatturazione delle cessioni e delle prestazioni. Relativamente a cio' emerge la delicata questioneࠠ relativa alla determinazione dell'operazione ai fini IVA e soprattutto della fatturazione delle operazioni ad acquirenti privati.

La fatturazione rappresenta quindi un problema molto delicato in quanto elettronica senza carta (mediante creazione di sistemi che, al momento dellacquisto, identifichino in automatico il cliente e, successivamente, trasmettano per via telematica la relativa fattura elettronica) dovr essere regolamentata in modo uniforme, sulla base di accordi internazionali e tramite criteri unici a livello europeo. Si dovranno pertanto creare sistemi affidabili per lesatta identificazione del cliente finale, ed i fornitori dei beni, specialmente coloro che operano in paesi terzi, dovranno registrarsi, ai fini Iva, almeno in uno Stato della comunit .

La vendita di beni materiali, invece, seguir le vigenti modalit di tassazione in quanto, per questi beni, la spedizione avviene tramite le vie tradizionali (posta, corriere..). Pertanto:

        Se il bene proviene da un paese extracomunitario, la tassazione avverr in dogana (sia per lIva che per i dazi doganali);

ҷ        Se si tratta di una cessione intracomunitaria, trover applicazione la disciplina prevista dal D.L.30 agosto 1992, n.331 e, dunque, la tassazione avverr nel paese comunitario di destinazione del bene

Altre imposte sono quelle che riguardano le norme doganali, dovute da chi importa o esporta un bene da destinare al consumo all'interno dello Stato o di altri Paesi



NORMATIVE
:

Le problematiche fiscali principali del commercio elettronico sono essenzialmente riconducibili alla identificazione del contribuente, alla rilevazione del reddito e dell'operazione ed al collegamento del reddito al contribuente
 Ad oggi in Italia non esiste alcuna disposizione di legge che regolamenti le operazioni effettuate mediante Internet.

L’Amministrazione Finanziaria si è comunque espressa su alcune questione connesse quali:

· Il trattamento fiscale delle cessioni di software standardizzati e personalizzati (R.M. 15 maggio 1995, n.142/D; R.M. 30 luglio 1997, n.169);

· L’inoltro e la ricezione di fatture per via telematica (R.M. 19 luglio 1998, n.571134; C.M. 23 febbraio 1994, n.13; C.M. 16 settembre 1996, n.225/E; R.M. 28 maggio 1997, n.132/E).

Al contrario gli orientamenti espressi in ambito internazionale di maggior rilievo sono:

· Il rapporto Ocse sul commercio elettronico (recenti sviluppi alla luce della conferenza interministeriale dell’Ocse sul commercio elettronico svoltasi dal 7 al 9 ottobre ad Ottawa).

· La proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo sull’istituzione di un “Quadro giuridico del commercio elettronico nel mercato interno” presentata dalla Commissione il 23 dicembre 1998.


L'imposta principale che interessa il commercio elettronico l'IVA.

Riguardo al principio fondamentale della territorialit , al fine della applicazione dell'imposta in Italia, importante che l'operazione attuata tramite commercio elettronico possieda contemporaneamente i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale.

In particolare l'art. 1 del DPR. 633/72 identifica come:

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

L'imposta si applica sulle operazioni effettuate: 蠠

1.      Nell'esercizio di imprese

2.      Nell'esercizio di arti e professioni

3.      Su tutte le operazioni da chiunque effettuate

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

L'imposta si applica alle sole operazioni costituenti:

1.      Cessione di beni (art. 2 DPR 633/72)

2.      Prestazioni di servizi (art. 3 DPR 633/72)

PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITA'

L'imposta si applica alle operazioni effettuate:

1.      Nel territorio dello Stato

A tal proposito dobbiamo operare una distinzione tra:

1.      Fornitura di beni virtuali ( per esempio consultazione di banche dati, trasferimento telematico di informazioni, vendita di software e di prodotti informatici),

2.      Cessione di beni materiali.

Nel caso dei beni immateriali (punto 1) si fa riferimento a informazioni digitali che sono imponibili nei seguenti casi ai fini della normativa IVA:

  • Servizi resi a soggetti domiciliati in Italia o stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati all'estero.
  • Servizi resi da soggetti residenti o domiciliati in Italia a soggetti extracomunitari, che sono utilizzati in Italia o nel territorio dell'Unione Europea;
  • Servizi resi da soggetti residenti o domiciliati fuori dal territorio dell'unione europea che sono utilizzati in Italia

Per quanto riguarda le imposte doganali queste non sono dovute per le transazioni relative ai servizi, i quali non rilevano ai fini doganali.

Per i beni materiali ordinari attraverso la rete l'imposta dovuta per quelli consegnati via corriere o altro vettore; gli eventuali controlli saranno effettuati al momento del passaggio della frontiera per i beni extra-Ue.

Per quanto concerne il bene che circola all'interno dell'Unione Europea non piu' effettuato alcun tipo di controllo ai fini doganali.; tuttavia l'imposta dovuta al momento in cui il bene immesso in consumo presso le imprese importatrici.

 


 
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